Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Salvo le eccezioni previste nella tabella di cui al precedente articolo, nelle varie armi e corpi, fino al grado di tenente colonnello incluso e' concessa una aliquota di posti all'avanzamento a scelta, per gli ufficiali che, in possesso di determinati requisiti, abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art4 · fonte su Normattiva