Art. 4
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[1](Art. 5 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Salvo le eccezioni previste nella tabella di cui al precedente articolo, nelle varie armi e corpi, fino al grado di tenente colonnello incluso e' concessa una aliquota di posti all'avanzamento a scelta, per gli ufficiali che, in possesso di determinati requisiti, abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva