Art. 42
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[1](Art. 43 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Le autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di 2° grado si attengono anch'esse alle norme di cui all'articolo precedente assegnando un punto di merito.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva