Art. 42

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 43 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Le autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di 2° grado si attengono anch'esse alle norme di cui all'articolo precedente assegnando un punto di merito.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art42 · fonte su Normattiva