Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 28 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Fra il giudizio di 1° grado ed il giudizio decisivo non deve, di massima, intercorrere un periodo di tempo superiore ai tre mesi.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva