Art. 45
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[1](Art. 45 legge 11 marzo 1926, n. 398; a.t. 57 legge n. 1626 del 20 dicembre 1932)
[2]I capitani che riportano un punto definitivo (articolo 43) inferiore a quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi non si presentano al prescritto esperimento e sono ripresi in esame nell'anno successivo, se non sono gia' incorsi nella esclusione definitiva.
[3]In caso contrario sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento. Essi vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva