Art. 46
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[1](Art. 46 legge 11 marzo 1926, n, 398).
[2]I capitani dichiarati idonei si presentano all'esperimento: ad essi e' assegnato, esclusivamente in base al risultato dell'esperimento stesso, un punto di merito espresso in ventesimi. Le norme per l'assegnazione del punto di merito sono previste dal regolamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva