Art. 47

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[1]La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 43 e 46, costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.

[2]Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quarantesimi, purche' abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.

[3]Gli altri candidati sono dichiarati non idonei: ad essi sono applicate le disposizioni dell'art. 26.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art47 · fonte su Normattiva