Art. 47
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[1]La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 43 e 46, costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.
[2]Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quarantesimi, purche' abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.
[3]Gli altri candidati sono dichiarati non idonei: ad essi sono applicate le disposizioni dell'art. 26.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva