Art. 48

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[1](Art. 49 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'art. 3, o per merito eccezionale, come e' stabilito dall'articolo 50.

[3]Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta in raffronto a quella riservata all'anzianita', ed il vantaggio di carriera sono stabiliti dal presente testo unico.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art48 · fonte su Normattiva