Art. 48
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[1](Art. 49 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'art. 3, o per merito eccezionale, come e' stabilito dall'articolo 50.
[3]Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta in raffronto a quella riservata all'anzianita', ed il vantaggio di carriera sono stabiliti dal presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva