Art. 49
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[1](Art. 50 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Non e' consentito il cumulo, nello stesso grado, di due vantaggi derivanti dalla scelta. Nel grado di capitano delle armi combattenti e' pero' concesso di cumulare il vantaggio derivante dal compimento della Scuola di guerra, con quello derivante dal trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva