Art. 5
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[1](Articoli 9, 10 e 29 della legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]L'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, non puo' essere preso in esame agli effetti dello avanzamento, ne, qualora sia gli iscritto sul quadro d'avanzamento, conseguire promozione.
[3]Ove pero' l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale, previo giudizio delle competenti autorita' se non ancora giudicato, o in base a nuovo giudizio delle autorita' stesse, se gia' giudicato, viene promosso, se idoneo, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore e a lui deve essere assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.
[4]La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella dei verdetto del Consiglio di disciplina.
[5]L'ufficiale durante la disponibilita', l'aspettativa, la sospensione dall'impiego o dal grado non puo' essere giudicato per l'avanzamento ne' - qualora risulti gia' iscritto sul quadro d'avanzamento - conseguire promozione.
[6]Al termine della disponibilita', dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale, gia' iscritto sul quadro d'avanzamento, deve - se risulta ancora compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro stesso - essere giudicato nuovamente per l'avanzamento.
[7]Gli ufficiali, che siano raggiunti dal turno di avanzamento durante l'aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio o per infermita' contratte in servizio e per cause di servizio, conseguiranno, all'atto della promozione, l'anzianita' che avrebbero avuta se non fossero stati collocati in aspettativa.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva