Art. 50

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[1](Art. 51 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 25 della legge 17 aprile 1930, n. 480 - Art. 52 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]L'ufficiale che per le sue qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura dia sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, e che abbia reso altresi' nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale segnalati servizi all'Esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente testo unico, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche' abbia raggiunto la prima meta' del proprio ruolo d'anzianita'.

[3]Tale promozione non e' computabile nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' e quelle a scelta.

[4]Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte con speciale relazione a S. M. il Re dal Ministro della guerra. Esse pero' dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione centrale con le norme fissate dal precedente art. 13.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art50 · fonte su Normattiva