Art. 51
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[1](Art. 53 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]L'ufficiale che aspira ad essere ammesso agli esami facoltativi di avanzamento a scelta od a quelli di concorso per la Scuola di guerra, deve essere dichiarato meritevole dalle autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di avanzamento e dal comandante del corpo di armata per quei gradi nei quali detta autorita' non interviene nel giudizio di avanzamento.
[3]Il Ministro della guerra decidera' inappellabilmente sull'accoglimento delle domande.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva