Art. 52
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[1](Art. 54 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come e' stabilito dall'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta, intercalando una promozione a scelta dopo due ad anzianita'.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva