Art. 53
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[1](Art. 55 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo.
[3]I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva