Art. 53

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[1](Art. 55 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo.

[3]I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art53 · fonte su Normattiva