Art. 54

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[1](Art. 56 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]I tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi in ciascun anno in ordine di anzianita', e nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'articolo 52, non appena entrino:

[3]nel primo sedicesimo del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

[4]nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

[5]nel primo quarto, se veterinari.

[6]Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art54 · fonte su Normattiva