Art. 55

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[1](Art. 57 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 15 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

[2]Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come e' disposto nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: pero' per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta e' di un terzo.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art55 · fonte su Normattiva