Art. 56
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[1](Art. 58 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo. I programmi degli esami per conseguire la scelta sono fissati con decreto Reale.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva