Art. 57
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[1](Art. 59 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]I capitani appartenenti ad arma combattente, per poter conseguire la promozione a scelta, per qualsiasi titolo, debbono aver tenuto lodevolmente per almeno due anni il comando effettivo del reparto spettante al loro grado.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva