Art. 58

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[1](Art. 60 legge 11 marzo 1926, n. 398 - Art. 15 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

[2]I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita' nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'art. 55 purche' siano entrati:

[3]nel primo nono del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

[4]nel primo quarto se del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario;

[5]nel primo dodicesimo se dei carabinieri Reali e dei corpi (esclusi quelli dei corpo sanitario e del corpo veterinario).

[6]Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

[7]I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianita', a norma dell'art. 55 purche' siano entrati nel primo sesto del rispettivo ruolo e salvo il disposto del successivo art. 87.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art58 · fonte su Normattiva