Art. 58
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[2]I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita' nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'art. 55 purche' siano entrati:
[3]nel primo nono del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
[4]nel primo quarto se del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario;
[5]nel primo dodicesimo se dei carabinieri Reali e dei corpi (esclusi quelli dei corpo sanitario e del corpo veterinario).
[6]Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva