Art. 59

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[1](Art. 61 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti nel grado di tenente colonnello, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come e' stabilito nell'art. 3, e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi all'avanzamento a scelta per esami.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art59 · fonte su Normattiva