Art. 6
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[1](Art. 7 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025).
[2]Il Ministro della guerra ha facolta' di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi emessi per la inscrizione nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, saranno sottoposti, entro sei mesi, a nuovo esame agli effetti dell'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva