Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 62 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Possono concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i maggiori che ne' facciano domanda e siano entrati nella prima meta' del rispettivo ruolo. I programmi degli esami da sostenere per conseguire la scelta sono fissati con decreto Reale.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva