Art. 61

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[1](Art. 63 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537).

[2]I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi nei limiti dei posti riservati alla scelta, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino:

[3]nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario (compresi i farmacisti);

[4]nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi.

[5]Coloro che risultano in eccedenza sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art61 · fonte su Normattiva