Art. 61
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[2]I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi nei limiti dei posti riservati alla scelta, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino:
[3]nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario (compresi i farmacisti);
[4]nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi.
[5]Coloro che risultano in eccedenza sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva