Art. 63

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 65 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 4 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, e altresi' in base al R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, art. 57 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

[2]I colonnelli delle varie armi e corpi, come e' indicato nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate, sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita' che abbiano superato le speciali prove di cui al citato art. 3.

[3]I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'.

[4]Ai tenenti colonnelli del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 45.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art63 · fonte su Normattiva