Art. 63
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[3]I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'.
[4]Ai tenenti colonnelli del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 45.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva