Art. 64
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[1](Art. 66 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Per l'ammissione dei tenenti colonnelli all'esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 41, 42, 43, 46 e 47.
[3]In deroga pero' a quanto dispone l'art. 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengano un punto di classifica non inferiore ai trenta quarantesimi, purche' abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nell'esperimento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva