Art. 65

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[1](Art. 67 legge 11 marzo 1926, n. 398, art. 57 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

[2]I tenenti colonnelli che riportino un punto di merito definitivo (art. 43) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi sono definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 45.

[3]I tenenti colonnelli, invece, che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, secondo le norme dell'art. 68.

[4]I tenenti colonnelli possono chiedere di rinunziare all'avanzamento, prima che sia intervenuto il giudizio definitivo per l'ammissione agli esperimenti, o quando siano gia', stati ammessi agli esperimenti stessi.

[5]In tal caso essi saranno considerati come esclusi definitivamente dall'avanzamento ed avranno il trattamento di cui all'art. 45 del presente testo unico, se la richiesta di rinunzia all'avanzamento e' stata inoltrata prima che sia intervenuto il giudizio definitivo per l'ammissione agli esperimenti o il trattamento di cui al citato art. 68 se la richiesta di rinunzia all'avanzamento e' inoltrata quando l'ufficiale sia stato gia' ammesso agli esperimenti.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art65 · fonte su Normattiva