Art. 68
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[1](Art. 70 legge 11 marzo 1926, n. 398)
[2]L'aspettativa per riduzione dei quadri, nella quale sono collocati i tenenti colonnelli a norma dell'art. 65, e' regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Pero' i tenenti colonnelli, promossi colonnelli a norma del precedente articolo, liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.
[3]La durata dell'aspettativa non potra' eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima, nel caso di raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per il grado di tenente colonnello, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie; sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva