Art. 69
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[2]Nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo a scelta con esame facoltativo e ad anzianita' previo esame di idoneita'.
[3]I capitani medici e chimici farmacisti, che superano gli esami di avanzamento a scelta, sono promossi quando entrano nel primo quarte del rispettivo ruolo sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 55.
[4]Ai capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano, secondo i casi, le norme di cui agli articoli 26 e' 45 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva