Art. 69

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[1](Art. 71 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, e dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

[2]Nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo a scelta con esame facoltativo e ad anzianita' previo esame di idoneita'.

[3]I capitani medici e chimici farmacisti, che superano gli esami di avanzamento a scelta, sono promossi quando entrano nel primo quarte del rispettivo ruolo sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 55.

[4]Ai capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano, secondo i casi, le norme di cui agli articoli 26 e' 45 del presente testo unico.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art69 · fonte su Normattiva