Art. 7

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[1](Art. 15 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 9 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504; art. 16 legge predetta).

[2]Il Ministro della guerra determina e fa conoscere ogni anno i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di colonnello incluso, che debbono essere sottoposti a giudizio per la inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivo.

[3]Quando, per speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento sia insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro della guerra dispone la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando a volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

[4]I quadri suppletivi completano i quadri di avanzamento normali, per quanto riguarda le esigenze dell'anno cui si riferiscono.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art7 · fonte su Normattiva