Art. 7
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[2]Il Ministro della guerra determina e fa conoscere ogni anno i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di colonnello incluso, che debbono essere sottoposti a giudizio per la inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivo.
[3]Quando, per speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento sia insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro della guerra dispone la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando a volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.
[4]I quadri suppletivi completano i quadri di avanzamento normali, per quanto riguarda le esigenze dell'anno cui si riferiscono.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva