Art. 70
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[2]Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed al grado di maggior generale e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti, l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.
[3]I tenenti colonnelli medici per essere promossi colonnelli devono, in modo distinto e per due anni, aver tenuto la direzione di un ospedale o di una infermeria presidiaria o almeno quella di un reparto d'ospedale o essere stati addetti agli istituti medico-legali della R. Aeronautica.
[4]I colonnelli medici per essere promossi maggiori generali devono avere retto in modo distinto, per due anni almeno, una direzione di sanita'.
[5]Quando per comprovate e gravi esigenze di servizio un colonnello del corpo sanitario si sia trovato a compiere con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno effettivo di promovibilita', il rispettivo periodo di direzione, il predetto ufficiale sara' collocato, all'atto della promozione, nel posto di anzianita' che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse potuta avvenire al turno medesimo.
[6]Tale provvedimento potra' essere adottato soltanto su conforme pronuncia del Ministro della guerra emessa allorquando l'ufficiale siasi venuto a trovare in condizioni di poter essere promosso e previo accertamento dei motivi di servizio suindicati.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva