Art. 71
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[1](Articoli 7 e 8 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, sostituiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1929, n. 2225).
[2]Le cariche di direttore degli ospedali sono conferite ai colonnelli e ai tenenti colonnelli medici piu' anziani.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva