Art. 72

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[1](Art. 73 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualita' che si richiedono nei capi di una gerarchia che e' specialmente gerarchia di alto comando.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art72 · fonte su Normattiva