Art. 73

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[1](Art. 74 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 11 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, completato dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).

[2]I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, giudicati idonei all'avanzamento al grado superiore, non possono essere promossi se non abbiano comandato per almeno due anni il reggimento o non abbiano tenuto, per uguale periodo di tempo, altre cariche corrispondenti, da determinarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

[3]I colonnelli del genio non possono essere promossi se non abbiano comandato il reggimento o unita' corrispondente, da determinarsi come sopra e' detto, per almeno diciotto mesi.

[4]Pero' i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni il reggimento della rispettiva arma.

[5]Le norme di cui sopra non si applicano ai colonnelli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.

[6]Quando per comprovate e gravi esigenze di servizio un colonnello delle armi suddette o del corpo di Stato Maggiore siasi trovato a compiere con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno effettivo di promovibilita', il rispettivo periodo di comando, il predetto ufficiale sara' collocato, all'atto della promozione, nel posto di anzianita' che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse potuta avvenire al turno medesimo.

[7]Tale provvedimento potra' essere adottato soltanto su conforme pronuncia del Ministro della guerra emessa allorquando l'ufficiale siasi venuto a trovare in condizioni di poter essere promosso e previo accertamento dei motivi di servizio suindicati.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art73 · fonte su Normattiva