Art. 75
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[2]Possono essere promossi al grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo i generali di brigata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i maggiori generali d'artiglieria, del genio e del servizio tecnico automobilistico) che ricoprano una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra, direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina, direttore dell'Istituto geografico militare, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero siano preposti o addetti al servizio chimico militare, e che - pur non venendo designati per il grado superiore a norme del precedente articolo 74 - siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta.
[3]Tale promozione potra' essere conferita agli ufficiali generali predetti che risultino inscritti nel primo terzo del ruolo non computando la eventuale frazione, e avra' luogo con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentiti la Commissione centrale d'avanzamento e il Consiglio dei Ministri.
[4]Gli ufficiali generali promossi per effetto del presente articolo non potranno in nessun caso concorrere ad un ulteriore avanzamento. Cessando dalle suaccennate cariche, per cause che non importino, secondo le vigenti disposizioni, altro trattamento, essi saranno collocati in ausiliaria (o direttamente, o per il tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di anzianita' di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, e, comunque, per non oltre otto anni.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 24 febbraio 1934 · versione 0 su Normattiva