Art. 77-bis

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[1]((Il Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione centrale d'avanzamento, puo' trattenere in servizio fino ai limiti d'eta' del grado superiore quei tenenti generali o maggiori generali capi dei servizi tecnici d'artiglieria, del genio ed automobilistico, i quali per la loro eccezionale competenza tecnica e per i servizi gia' resi all'Esercito diano sicuro affidamento che esso trarra' ancora grande vantaggio dall'opera loro.

[2]I predetti ufficiali generali, anche dopo raggiunti i limiti di eta' del proprio grado, continueranno ad occupare il rispettivo posto organico, ma non potranno ulteriormente concorrere all'avanzamento in servizio permanente effettivo)).

Testo vigente dal 24 febbraio 1934 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art77bis · fonte su Normattiva