Art. 77

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[1](Art. 3, parte, R decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e art. 3. comma b), della legge 17 aprile 1930, n. 458).

[2]Il grado di tenente generale del genio e quello di tenente generale del servizio tecnico automobilistico in servizio permanente effettivo possono essere conferiti al maggior generale del genio e al maggior generale del servizio tecnico automobilistico quando essi risultino compresi nel primo terzo del ruolo, non computando l'eventuale frazione, mediante decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, sentito il parere della Commissione centrale d'avanzamento e sentito il Consiglio dei Ministri.

[3]Il direttore superiore del Servizio degli specialisti del genio e l'ispettore del materiale automobilistico sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1934, N. 107)).

Testo vigente dal 24 febbraio 1934 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art77 · fonte su Normattiva