Art. 78
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[1](Art. 4 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).
[2]Il grado di generale di divisione dei carabinieri Reali e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare in servizio permanente effettivo sono conferiti a scelta comparativa con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentiti la Commissione centrale d'avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali e ai maggiori generali nei corpi sanitario e di commissariato militare.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva