Art. 78

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[1](Art. 4 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).

[2]Il grado di generale di divisione dei carabinieri Reali e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare in servizio permanente effettivo sono conferiti a scelta comparativa con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentiti la Commissione centrale d'avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali e ai maggiori generali nei corpi sanitario e di commissariato militare.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art78 · fonte su Normattiva