Art. 79

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[1](Articolo 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025 - Art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504 - Legge 8 gennaio 1931, n. 29).

[2]Possono, durante il corso di ogni anno, essere collocati in soprannumero, con facolta' insindacabile del Ministro della guerra, tre generali di divisione, o tenenti generali, fino ad un massimo di nove, e sei generali di brigata o maggiori generali delle varie armi e dei corpi sanitario e di commissariato militare, fino ad un massimo di diciotto, non compresi tra quelli indicati o proposti per l'avanzamento.

[3]Il Ministro della guerra, ove lo creda, puo' chiedere alla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione dei generali da collocarsi in soprannumero.

[4]I generali di divisione o tenenti generali e i generali di brigata o maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento, fino al limite di eta' stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla legge 8 gennaio 1931, n. 29, od a riposo, a seconda della loro idoneita' (1).

[5]Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non e' ammesso alcun gravame.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art79 · fonte su Normattiva