Art. 8
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[2]L'idoneita' all'avanzamento e' determinata nei modi stabiliti dal presente T. U. e dal relativo regolamento.
[3]I giudizi di avanzamento sono pronunziati dalle autorita' gerarchiche indicate dal regolamento, nei modi e con le formalita' specificate nel regolamento medesimo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva