Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 e 18 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]L'idoneita' all'avanzamento e' determinata nei modi stabiliti dal presente T. U. e dal relativo regolamento.

[3]I giudizi di avanzamento sono pronunziati dalle autorita' gerarchiche indicate dal regolamento, nei modi e con le formalita' specificate nel regolamento medesimo.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art8 · fonte su Normattiva