Art. 80

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[1](Art. 10 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025).

[2]Qualora, per l'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata, ai sensi e per gli effetti del disposto del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, la procedura di avanzamento per un generale di divisione, cessato dal servizio permanente in seguito ad esclusione definitiva dall'avanzamento prima della entrata in vigore del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, la Commissione centrale d'avanzamento prendera' in esame l'ufficiale come se egli fosse inscritto nel ruolo del servizio effettivo nella sede di anzianita' che gli sarebbe spettata.

[3]La mancata indicazione per l'avanzamento avra' valore, in tal caso, di un giudizio di non idoneita' al grado superiore, con gli effetti derivanti dalla esclusione definitiva dall'avanzamento in relazione al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art80 · fonte su Normattiva