Art. 81
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[1](Art. 11 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, coordinato).
[2]Se un generale di divisione non abbia potuto essere preso in esame, a turno normale, agli effetti dell'avanzamento, per un impedimento previsto dalla legge, e tale impedimento venga a cessare nel corso dell'anno, egli sara' preso in esame con i colleghi che concorreranno a coprire le vacanze dell'anno successivo nel grado superiore.
[3]Tale norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 80, di eventuali reintegrazioni nel ruolo del servizio effettivo di generali di divisione che avessero cessato di appartenervi.
[4](1) Per i generali gia' in soprannumero al 10 febbraio 1931 rimane fermo il transitorio disposto dell'art. 13 della legge 8 gennaio 1931, n. 29.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva