Art. 82
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[1](Art. 14 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, coordinato).
[2]Le norme stabilite dagli articoli 80 e 81 sono applicabili ai generali di brigata ed ai maggiori generali.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva