Art. 83

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[1](Art. 78 legge 11 marzo 1926, n. 398, abrogato e sostituito dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69).

[2]Il grado di generale d'armata puo' essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito.

[3]In pace puo' essere conferita con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, soltanto la carica di generale comandante designato d'armata a generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianita'.

[4]Il generale di corpo d'armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei generali di corpo d'armata.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art83 · fonte su Normattiva