Art. 83
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[2]Il grado di generale d'armata puo' essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito.
[3]In pace puo' essere conferita con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, soltanto la carica di generale comandante designato d'armata a generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianita'.
[4]Il generale di corpo d'armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei generali di corpo d'armata.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva