Art. 85

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[1](Articolo unico legge 19 maggio 1927, n. 778, che converte in legge il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, e art. 43 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio di avanzamento e' unico ed e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere delle Commissioni prescritte dalla legge.

[3]Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri - di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600 - che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' egli abbia raggiunto la prima meta' del ruolo cui appartiene e abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

[4]In ogni caso la proposta di promozione e' fatta con speciale relazione a S. M. il Re dal Capo del Governo.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art85 · fonte su Normattiva