Art. 86
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[1](Art. 79 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:
- a)abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;
- b)abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore, secondo norme da fissarsi per decreto Reale;
- c)abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma, corrispondente al grado.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva