Art. 87

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[1](Art. 80 legge 11 marzo 1926, n. 398, art. 14 R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).

[2]I capitani di Stato Maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza non appena raggiungano il primo quinto del rispettivo ruolo, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 55 cumulando cosi' il vantaggio di carriera loro spettante per aver compiuto i corsi della Scuola di guerra e quello derivante dall'aver ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

[3]Nell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 58 nessun ufficiale potra' oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, gia' piu' anziano e che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della Scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.

[4]Nella determinazione dell'anzianita' relativa saranno seguite le disposizioni in vigore per l'avanzamento a scelta.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art87 · fonte su Normattiva