Art. 88
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[1](Art. 81 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]I maggiori di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dallo Stato Maggiore.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva