Art. 89

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[1](Art. 82 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]I maggiori di Stato Maggiore sono promossi o nell'arma di provenienza, o nel corpo di Stato Maggiore, nei limiti concessi alla scelta dall'art. 59, non appena raggiungano il primo settimo del ruolo organico dell'arma di provenienza.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art89 · fonte su Normattiva