Art. 9

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[1](Art. 17 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Per la idoneita' all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', le autorita' competenti pronunciano successivamente:

[3]un giudizio di 1° grado;

[4]un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

[5]Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, e' decisivo.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art9 · fonte su Normattiva