Art. 9
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[1](Art. 17 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Per la idoneita' all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', le autorita' competenti pronunciano successivamente:
[3]un giudizio di 1° grado;
[4]un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.
[5]Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, e' decisivo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva