Art. 90
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 83 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori di Stato Maggiore o fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di Stato Maggiore.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva