Art. 90

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[1](Art. 83 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori di Stato Maggiore o fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art90 · fonte su Normattiva