Art. 92
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[1](Art. 85 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]I colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi provenienti dal corpo di Stato Maggiore, che abbiano lodevolmente comandato il reggimento della rispettiva arma per due anni.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva